Associazione "Amici della Manzoni"

Documenti

In questa pagina è possibile consultare facilmente tutto il materiale prodotto dall’Associazione in questi anni, diviso per anno scolastico, prendere visione dello statuto, e leggere i bilanci che raccontano in maniera trasparente come sono stati investiti i soldi raccolti.

Nota: i link si aprono in una nuova finestra.

Statuto Associazione Amici della Manzoni

STATUTO
(così come approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori – Novembre 2015)

Art. 1 – Denominazione
È costituita una Associazione con denominazione “Associazione Scolastica Amici del Polo “Liceo Linguistico e ITE A. Manzoni”, per brevità “Associazione Amici della Manzoni”.

Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Milano, Via Deledda n. 11.

Art. 3 – Durata
La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2035 e potrà essere prorogata, con delibera dell’Assemblea dei Soci.

Art. 4 – Scopi e finalità
L’Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione degli Associati alla vita dell’Associazione stessa.

L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli Associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersei di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri Associati.

L’Associazione intende perseguire, senza finalità di lucro, i seguenti scopi:

(a) assolvere la funzione sociale di promuovere il diritto allo studio in ogni sua forma e contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona, promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extra scolastico attività culturali, formative, artistiche, sportive e ricreative, che amplino l’offerta formativa in favore degli alunni del Polo A. Manzoni. Per l’individuazione di queste attività, l’Associazione si coordinerà con il Dirigente Scolastico, il Consiglio d’Istituto, i Comitati dei genitori, e tutti gli Organi Scolastici di volta in volta competenti;
(b) occuparsi della tutela dei diritti dei minori, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto;
(c) sviluppare la partecipazione attiva di tutte le componenti scolastiche alla vita dell’Istituto e dei suoi plessi: genitori degli allievi, personale docente, dirigente scolastico, personale non docente e studenti;
(d) aiutare i giovani studenti del Polo nello studio con iniziative specifiche, quali ad esemplio l’organizzazione e la promozione di corsi, la creazione di borse di studio o l’attribuzione di premi di studio;
(e) agevolare e contribuire allo sviluppo di una cultura moderna e internazionale, aiutando la scuola nell’opera di potenziamento di tutti i supporti didattici e scolastici quali, a titolo di esempio, la biblioteca scolastica, gli strumenti informatici, artistici e sportivi;
(f) sviluppare la conoscenza, negli studenti del Polo e nei soci, delle lingue europee ed extra europee attraverso l’organizzazione e la promozione di corsi, l’organizzazione di scambi con le scuole di altre nazioni, la ricerca e la fornitura alla scuola di mezzi per lo studio delle stesse;
(g) agevolare l’inserimento e l’integrazione nel Polo degli studenti, la cui lingua madre non è l’italiano, con l’organizzazione di momenti didattici quali i corsi di lingua italiana, e con la fornitura di idonei strumenti che ne facilitino l’apprendimento, quali i momenti ricreativi e socializzanti;
(h) aiutare l’integrazione nel Polo di studenti portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli strumenti e i supporti necessari allo sviluppo dell’apprendimento e della socializzazione, attraverso l’organizzazione di momenti di incontro, di informazione e aggiornamento anche con i genitori, i professori e gli esperti di settore;
(i) aprire la scuola al territorio rispondendo alle esigenze di volta in volta individuate in sinergia con l’Istituto, organizzando corsi, spettacoli e altro, aperti ai soci e, in generale, a chi sarà interessato ad associarsi per fruire delle attività organizzate dall’Associazione.

L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 1/08 e la Legge 383/00 e s.m.i.

Art. 5 – Attività istituzionali
L’Associazione, che non potrà svolgere attività in settori diversi se non direttamente connessi a quelli Istituzionali , non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore del Polo Scolastico A. Manzoni nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, si propone di realizzare le seguenti attività:
(a) promuovere e sostenere fattivamente il progetto educativo pubblico e di qualità per i giovani che frequentano la scuola, tramite la sinergia e la piena collaborazione fra scuola, allievi e le loro famiglie;
(b) creare delle sinergie tra genitori e corpo docente della scuola per migliorare la vivibilità e la qualità della scuola arricchendone il progetto formativo;
(c) costruire, promuovere e sostenere progetti, anche di carattere internazionale, legati all’educazione formale e non formale dei giovani;
(d) costruire, promuovere e sostenere progetti legati alla formazione continua dei docenti e del personale scolastico, in Italia e all’estero, volti a garantire un’alta qualità nell’insegnamento e nel funzionamento della scuola;
(e) favorire l’apertura della scuola al quartiere e alla città anche promuovendo iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo, aperte ai cittadini che arricchiscono sia la scuola e il suo progetto formativo sia la città di Milano;
(f) provvedere alla raccolta e alla gestione dei fondi necessari a sostenere le attività citate, promuovendo la contribuzione da parte dei Soci, le erogazioni liberali sia di persone fisiche, enti pubblici o privati e imprese;
(g) la ricerca di sponsorizzazioni e altre forme di contributo economico liberale sui singoli progetti di lavoro;
(g) organizzare e promuovere manifestazioni culturali, feste, conferenze, convegni e mostre;
(h) produrre, pubblicare, diffondere, distribuire pubblicazioni, stampati, materiali editoriali in genere, anche periodici (con l’esclusione dei quotidiani) software, prodotti audiovisivi e cinematografici a fronte dei quali possono essere previste donazioni liberali per il loro utilizzo;
(i) la stipula di convenzioni con enti, Associazioni e realtà commerciali e produttive per la fornitura di beni e servizi a favore degli studenti del Polo;
(l) compiere ogni altra attività ritenuta utile, strumentale o accessoria al conseguimento delle proprie finalità, con facoltà di stringere e sottoscrivere accordi o convenzioni con enti pubblici, privati e soggetti privati;

Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
(a) ideazione, preparazione e gestione, in accordo e piena collaborazione con la scuola, la sua dirigenza e il suo corpo docente, di progetti e attività educative di alta qualità anche di carattere internazionale;
(b) sostegno organizzativo alle attività didattiche da parte dei genitori, in collaborazione con la Dirigenza scolastica e il corpo Docente;
(c) proposte di attività socio-culturali complementari e aggiuntive rispetto all’offerta formativa della scuola, anche volte alla motivazione degli studenti e ad arricchire il progetto formativo della scuola;
(d) promozione di momenti di aggregazione tra genitori, tra genitori e insegnanti e tra genitori e comunità locale;
(e) raccolta di fondi volta al sostegno economico del potenziamento culturale, formativo, tecnologico e strutturale della scuola.

Art. 6 – Patrimonio ed entrate
A. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
(a) dai conferimenti iniziali dei Soci fondatori;
(b) dalle quote associative dei Soci;
(c) da contributi, oblazioni, donazioni, lasciti, da parte dei Soci ovvero di privati, istituzioni pubbliche o private, associazioni, fondazioni, o altri enti che, condividendo gli scopi e le finalità dell’Associazione, desiderino contribuire all’attività della stessa;
(d) da tutti i beni che, di volta in volta, l’Associazione acquisterà per il perseguimento dei suoi scopi;
(e) da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione.

B. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
(a) dalle quote associative che vengono definite dal Direttivo anno per anno;
(b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni e partecipazione ad esse;
(c) dalla vendita delle pubblicazioni edite dall’Associazione;
(d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.
(e) proventi derivanti dal proprio patrimonio;
(f) eredità, donazioni e legati; contributi privati;
(g) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
(h) contributi dell’Unione Europea ed organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
(i) quote derivanti dall’iscrizione di associati a servizi promossi dall’associazione;
(l) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
(m) erogazioni liberali degli associati o di terzi;
(n) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali: feste e sottoscrizioni anche a premi, offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in particolari occasioni o ricorrenze;
(o) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo dell’Associazione.

Art. 7 – Esercizio annuale
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro i primi tre mesi di ciascun anno sociale, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno sociale, il consiglio direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. L’esercizio finanziario chiude al 31 agosto di ogni anno; il primo esercizio chiuderà al 31 agosto 2016.
Il Direttivo approva il bilancio consuntivo entro il 15 ottobre di ciascun anno solare ed il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ciascun anno solare.
Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, approvati dal Direttivo, sono depositati presso la sede dell’Associazione almeno 7 giorni prima della data dell’assemblea convocata per la loro approvazione, affinché ciascun Socio possa prenderne visione.

Art. 8 – Utili e avanzi di gestione
L’Associazione non potrà distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni o enti che perseguano scopi analoghi a quelli dell’Associazione.
L’Associazione potrà quindi impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali o direttamente connesse.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve ai sensi dell’art. 148 TUIR e del d.lgs. 460/1997

Art. 9 – Soci Ordinari
Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia. Tutti i Soci Ordinari hanno parità di diritti e doveri. Il numero degli associati è illimitato.
Sono aderenti all’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in qualità di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari
Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese dell’Associazione con il versamento di una quota associativa annua nella misura fissata per l’anno di competenza dal Consiglio Direttivo e inserita nelle previsioni economiche preventive. Ogni contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale, è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e deve essere versato prima dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio di riferimento.
Possono diventare Soci Ordinari dell’Associazione tutti i genitori degli studenti iscritti al Polo, il personale docente, il dirigente e il personale non docente dell’Istituto.
Sono Soci Ordinari coloro che, avendone i requisiti, ne facciano domanda al Direttivo e che versino la quota associativa annuale stabilita dal Direttivo. Fatte salve le ipotesi di decadenza indicate nel successivo Art. 12, sono in ogni caso Soci Ordinari di diritto coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione.
I Soci Ordinari hanno diritto al voto ed a presenziare alle riunioni delle assemblee e alla nomina nel Direttivo.
Il rapporto associativo tra Socio Ordinario e Associazione ha durata massima di un anno, a partire dal 1 ottobre e fino al 30 settembre dell’anno successivo. Per il primo anno di vita dell’Associazione, l’inizio di decorrenza del rapporto associativo corrisponde con la data di costituzione ferma restando le scadenza del 30 settembre 2016. Il rapporto associativo può essere costituito in qualsiasi momento nel corso di un anno fermo restando che il pagamento della relativa quota associativa sarà dovuto per intero indipendentemente dalla data di inizio del rapporto associativo.
Al termine di ciascun anno, il rapporto associativo si rinnova automaticamente per un nuovo anno, previo pagamento della relativa quota sociale associativa. Il rinnovo postula il pagamento della quota.
Possono, inoltre, essere Soci Ordinari Junior, senza diritto di voto in quanto non maggiorenni, tutti gli studenti frequentanti l’Istituto. Questi hanno diritto a partecipare alle assemblee. Per essi è previsto il pagamento della quota associativa annua, che corrisponderà al 50% dell’importo della quota di Socio Ordinario.

Art. 10 – Soci Sostenitori
Possono diventare Soci Sostenitori il personale docente, il dirigente e il personale non docente dell’Istituto e tutte le persone che pur non rispondendo ai requisiti dell’Art. 9 siano interessati ai fini istituzionali dell’Associazione, e facciano domanda di ammissione al Direttivo o a chi da esso delegato, e che, dopo l’accettazione vogliano sostenerla versando la quota associativa annuale prevista.
Essi hanno diritto a presenziare alle riunioni delle assemblee ma non hanno diritto al voto né alla nomina nel Direttivo.
Per la durata e il rinnovo del rapporto associativo tra Socio Sostenitore e Associazione si applicano le disposizioni dell’Art. 9.
Art. 11 – Soci Onorari
Possono essere Soci Onorari i soggetti che per competenza, onorabilità e prestigio sono stati invitati dal Direttivo (anche su proposta di almeno 10 Soci Ordinari) a divenire soci dell’Associazione.
I Soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.
Essi hanno diritto a partecipare alle riunioni delle assemblee, ed hanno diritto di voto.
Non sono tuttavia eleggibili nel Direttivo.
Per la durata del rapporto associativo tra Socio Onorario e Associazione si applicano le disposizioni dell’Articolo 9, fermo restando che il rapporto associativo non è rinnovabile automaticamente.
Art. 12 – Decadenza dalla qualità di Socio
I genitori, il cui figlio/a o i cui figli cessassero di essere alunni delle scuole dell’Istituto, perderanno la qualità di Soci Ordinari ma potranno divenire Soci Sostenitori come previsto all’Art. 9. Lo stesso dicasi per gli altri soggetti nominati nell’Art. 9.
Le persone che perdono la loro qualità di Socio, per qualsiasi motivazione, non hanno diritto al rimborso di alcuna quota versata a qualsiasi titolo all’Associazione.
La qualità di Socio si può perdere anche per decesso, dimissioni o in presenza di gravi comportamenti in contrasto con lo Statuto o le finalità dell’Associazione, come accertati dal Direttivo con propria deliberazione, da adottarsi a maggioranza assoluta dei propri componenti, e contestati per iscritto al socio.
In caso di esclusione, il socio escluso potrà sempre proporre ricorso – nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione – all’Assemblea dei soci, che deve decidere sull’argomento nella prima riunione convocata.
Le decisioni dell’Assemblea in merito all’esclusione degli associati sono inappellabili.
Il recesso (dimissioni) non comporta oneri aggiuntivi per i soci.
Art. 13 – Componenti del Direttivo
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, costituta da tutti gli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
Possono inoltre essere costituiti il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.
Possono essere eletti alla carica di componente del Direttivo tutti coloro che rivestano la qualifica di Soci Ordinari e che siano stati proposti e presentati da almeno tre Soci Ordinari.
Agli associati che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute e documentate, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 14 – Composizione e durata del Direttivo
Il Direttivo è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 11 membri, eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Direttivo, nella prima adunanza, nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, determinandone i relativi poteri.
È facoltà del Direttivo nominare, tra i suoi membri, altre cariche come pure delegare specifici poteri.
I componenti del Direttivo rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati anche più volte limitatamente ad un solo altro mandato.
In caso di perdita della qualità di Socio Ordinario, dimissione o di decesso di un componente del Direttivo, il Direttivo, alla prima riunione successiva provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso decada oltre la metà dei componenti del Direttivo, il Presidente convoca senza indugio l’Assemblea dei soci.

Art. 15 – Gratuità delle cariche
Nessun compenso è dovuto ai membri del Direttivo qualunque sia l’incarico ricoperto.

Art. 16 – Riunioni del Direttivo
Il Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo nonché all’ammontare della quota associativa.
Il Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi, dal componente che ha la maggiore anzianità associativa.
Il Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei propri componenti in carica e delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza assoluta. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Qualora un membro del Direttivo sia assente dalle riunioni per un numero consecutivo pari o superiore a tre tale membro decade automaticamente dalla sua carica.
Delle riunioni del Direttivo è redatto a cura del segretario un verbale, che deve essere firmato dal Presidente, o da chi presiede la riunione, e dal segretario stesso ed essere inserito nel libro dei verbali delle adunanze del Direttivo.

Art. 17 – Poteri del Direttivo
Il Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
Spetta in particolare al Direttivo:
(a) dopo averle condivise con gli organi direttivi del Polo, promuovere, organizzare e dare esecuzione alle iniziative individuate per il pieno raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
(b) costituire apposite Commissioni, per raggiungere gli scopi perseguiti dall’Associazione, alle quali potranno attivamente partecipare tutti i soci di qualsiasi categoria;
(c) redigere i bilanci preventivi e consuntivi dell’Associazione e sottoporli alla Assemblea dei Soci;
(d) rapportarsi con le istituzioni scolastiche e gli enti locali;
(e) cercare collegamenti e creare eventuali coordinamenti con altre Associazioni e/o enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
(f) stabilire l’ammontare e le modalità di versamento delle quote associative annuali delle diverse categorie dei Soci, nonché l’eventuale contributo previsto per i Soci per ogni singola manifestazione.

Art. 18 – Elezioni del Direttivo
Le elezioni per il rinnovo del Direttivo hanno luogo ogni 3 anni ed avvengono sulla base di una o più liste di candidati, da scegliersi esclusivamente tra i Soci Ordinari.
Possono partecipare alle elezioni tutti i Soci Ordinari ed i Soci Onorari in regola con la quota associativa.
Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta da almeno 10 Soci Ordinari e essere depositata presso la sede dell’Associazione almeno 7 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Il Presidente del Direttivo, verificata la regolarità formale del candidature ne dispone la pubblicazione nell’Albo dell’Associazione secondo le modalità previste dall’art. 20, almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.
Le elezioni si tengono nel giorno, luogo ed ora indicato nell’avviso di convocazione.
Prima dell’inizio dell’operazioni di voto, l’Assemblea, tenuto conto del numero di candidati, delibera sul numero di componenti che dovranno formare il Direttivo e nomina, tra i Soci Ordinari presenti in assemblea che non siano candidati al Direttivo, gli scrutatori, in numero compreso tra minimo 2 e massimo 4.
Le operazioni di voto si svolgono sotto la supervisione del Presidente del Direttivo e debbono svolgersi nella stessa seduta.
A ciascun elettore, previa verifica da parte degli scrutatori dell’identità e della qualità di Socio Ordinario o Onorario, viene consegnata una scheda sulla quale potrà indicare fino a quattro preferenze, con la sola indicazione del nome e cognome dei candidati prescelti. Una volta compilata, la scheda deve essere consegnata agli scrutatori.
Al termine delle operazioni di voto, gli scrutatori procedono al computo delle schede elettorali e quindi comunicano i risultati al Presidente del Direttivo, che procede all’acclamazione degli eletti.

Art. 19 – Il Consiglio direttivo
Nella sua prima seduta elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice-Presidente, un tesoriere e un segretario. Il consiglio direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associati.
Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del presidente mediante avviso di convocazione, pubblicato anche sul sito web dell’associazione, contente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai consiglieri almeno sette giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del presidente.
Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario, che firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato agli atti e pubblicato sul sito web dell’associazione ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
(a) svolgere su indicazione dell’assemblea, le attività esecutive relativa all’associazione;
(b) esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’associazione;
(c) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
(d) predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
(e) eleggere il presidente e il vicepresidente; nominare il segretario e il tesoriere;
(f) deliberare circa l’ammissione degli associati; deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
(g) decidere le modalità di partecipazione dell’associazione alle attività organizzate da altre associazioni o enti nel rispetto degli obiettivi statutari;
(h) presentare all’assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo;
(i) fissare l’’ammontare del contributo associativo.

Qualora se ne rilevi la necessità, il consiglio potrà istituire commissioni tecniche che lo affianchino con riferimento a specifiche tematiche
In caso di dimissioni dei consiglieri, i dimissionari verranno sostituiti per cooptazione, sino al limite di 1/3 del numero complessivo dei membri del consiglio. I membri cooptati restano in carica sino alla prima assemblea successiva, che dovrà confermarli ovvero eleggere nuovi consiglieri. Qualora i consiglieri dimissionari superassero 1/3 del consiglio, l’intero organo decadrà e occorrerà indire nuove elezioni.

Art. 20 – Presidente del Direttivo
Il Presidente, e in sua vece il Vice Presidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura la, e vigila sulla, esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Direttivo, convoca e presiede le adunanze del Direttivo e le riunioni dell’Assemblea, pone in essere tutti gli atti urgenti ed indifferibili, chiedendone tempestivamente la ratifica da parte del Direttivo.
Il Presidente dell’associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
È autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici. In caso di assenza, d’impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente, che convoca il consiglio direttivo per l’approvazione della relativa delibera i o altre Associazioni.

Art. 21 – Assemblee dei Soci
L’Assemblea dei soci si riunisce su convocazione del Presidente del Direttivo sia in via ordinaria che in via straordinaria.
L’Assemblea è convocata mediante pubblicazione della convocazione sul sito web dell’associazione e a mezzo avviso scritto inviato a tutti gli associati, tramite posta elettronica, con un preavviso di cinque giorni consecutivi e con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, del luogo e dell’ora d’inizio.
L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta rivolta al Presidente da almeno 30 Soci Ordinari ovvero da almeno due terzi dei componenti il Direttivo. L’assemblea è convocata almeno due volte all’anno entro il 31 ottobre ed entro il 30 aprile per l’approvazione, rispettivamente, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
L’Assemblea deve essere convocata in Milano presso la Sede del Polo , in Via Deledda 11, e solo in caso di indisponibilità della sede potrà essere convocata altrove.

Art. 22 – Competenze dell’Assemblea
L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore del contributo versato.
L’Assemblea ordinaria delibera, su proposta del Direttivo, sulla destinazione dell’avanzo o disavanzo di gestione, sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo, sulla nomina dei componenti del Direttivo e su qualsiasi altra materia su cui sia chiamata a deliberare dal Direttivo.
L’Assemblea straordinaria delibera, su proposta del Direttivo, sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Art. 23 – Diritto di intervento in Assemblea
Hanno diritto ad intervenire alle Assemblee tutti i Soci, Ordinari, Ordinari Junior, Sostenitori e Onorari, in regola con il pagamento dei contributi annuali.
Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, i Soci Ordinari potranno farsi rappresentare da altri Soci Ordinari, purché non membri del Direttivo.
La delega deve essere scritta e ciascun Socio Ordinario non può rappresentare più di 3 (tre) Soci Ordinari.

Art. 24 – Svolgimento delle riunioni dell’Assemblea e verbalizzazione
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Direttivo o, in mancanza, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il presidente della seduta, che potrà essere scelto unicamente tra i Soci Ordinari.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario.
Il Presidente dell’Assemblea accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, la validità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea viene redatto, a cura del Segretario, un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso ed essere inserito nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, previa pubblicazione nell’Albo dell’Associazione secondo le modalità previste dall’articolo 20.

Art. 25 – Costituzione dell’Assemblea e validità delle delibere
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente in proprio o per delega la maggioranza più uno dei soci con diritto di voto iscritti a libro soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto presenti ed iscritti a libro soci.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti in proprio o per delega almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto iscritti a libro soci ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto iscritti a libro soci presenti.
L’Assemblea delibera validamente, per alzata di mano, a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

Art. 26 – Collegio dei Garanti
L’Assemblea può eleggere un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti del collegio così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio: ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. L’Assemblea può eleggere un collegio dei garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del collegio anche temporalmente.

Art. 27 – Collegio dei Revisori dei Conti
L’Assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli scritti al registro dei revisori contabili Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio: elegge tra i suoi componenti il presidente; esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato; può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e, se previsto, del comitato esecutivo; riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito registro dei revisori dei conti.

Art. 28 – Modifiche dello Statuto e Scioglimento dell’Associazione
Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 2 decimi degli associati e con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere destinato in via prioritaria al Polo ovvero, qualora ciò non sia possibile, in tutto o in parte, per la parte non destinata al Polo, ad altri enti che perseguano finalità analoghe a quelle dell’Associazione, salvo diversa disposizione di legge.
In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti ad associati, amministratori e dipendenti della stessa.

Art. 29 – Controversie
Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea, anche tra non Soci: esse giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il lodo sarà inappellabile.

Art. 30 – Libri sociali
L’Associazione, oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, sarà dotata del libro verbali dell’Assemblea, dei libro verbali delle adunanze del Direttivo e del libro dei soci.

Art. 31 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

Statuto in formato PDF